Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Tale tipo di accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
      Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte.
      Per investimento si devono intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.
      I principali articoli dell'Accordo prevedono:

          a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo VI). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o a esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

          b) trasferimento all'estero di capitali e utili e il relativo regime (articolo VII). È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

          c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli X e XI). L'articolo X, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti Contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente tramite consultazione e negoziato, prevede la possibilità di costituire un Tribunale arbitrale ad hoc.

      L'articolo XI, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, prevede la possibilità di ricorrere - a scelta - a Tribunali nazionali, al Tribunale arbitrale ad hoc o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie.
      La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nella Repubblica dominicana, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani nella Repubblica dominicana. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

 

Pag. 3